La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174, depositata in data 22 ottobre 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n.604/1966, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

Per tali licenziamenti la legge n.604/1966 prevedeva l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il pagamento di «un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».

La Corte ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Livorno, per il quale l’imposizione di un tetto massimo di sei mensilità all’indennità risarcitoria si poneva in contrasto con gli articoli 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea.

L’eliminazione di tale vincolo permetterà l’ampliamento – in favore di tutti i “vecchi assunti” nelle imprese di minori dimensioni – della forbice entro la quale potrà spaziare la discrezionalità del giudice, pur sempre nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 8 della legge n.604/1966 a, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.