Con la sentenza del Tribunale del lavoro di Parma n. 327/2026 si ha un’ulteriore conferma del concetto di “giustificatezza” di derivazione negoziale nel licenziamento del dirigente al quale non si applica la disciplina del giustificato motivo oggettivo ex art.3 legge n.604/1966. Ai fini della legittimità del licenziamento è sufficiente che lo stesso non sia arbitrario, pretestuoso o discriminatorio e risulti coerente con i principi di buona fede e correttezza, nel rispetto della libertà di iniziativa economica del datore di lavoro.
