Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 18.07.2026 n.23486 – in conformità alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6, comma 1, ad opera della sentenza Corte cost. n.111 del 2025 – hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.