Con ordinanza n. 13731/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora un datore di lavoro abbia proceduto a notificare il licenziamento con una email ordinaria, il comportamento è da ritenersi legittimo. Il fatto che il CCNL preveda che il recesso debba essere notificato tramite lettera A/R o PEC, non inficia la validità dell’atto che, essendo di natura unilaterale e ricettizia, si perfeziona con la conoscenza da parte del destinatario, essendo lo stesso stato formulato per iscritto.
