Secondo la pronuncia della Corte di Appello – sezione lavoro – di Ancona del 21.10.2025 n.1259, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma e può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriormente corso alle prestazioni reciproche.
Le ultime novità
- Il licenziamento può essere comunicato a mezzo whatsApp
- E’ legittimo il licenziamento del lavoratore in custodia cautelare che non comunica i motivi e la durata della misura
- In caso di interruzione prolungata della prestazione può essere ravvisata una risoluzione consensuale tacita del rapporto
- CCNL Dirigenti Terziario: firmato l’accordo
- Legittimità del licenziamento collettivo
