La Corte di Cassazione (ordinanza n.6633/2026) ha affermato che nel caso in cui le retribuzioni vengano pagate in contanti e non attraverso modalità tracciabili, come previsto dai commi da 910 a 913, dell’articolo 1, della legge n. 205/2017, il datore di lavoro non può invocare il c.d. “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, per il pagamento delle sanzioni, in quanto la erogazione settimanale in contanti dei compensi, si configura come una pluralità di violazioni commesse con diverse condotte.