Con l’ordinanza n. 2991 dell’1.02.2023, la Cassazione ha affermato che, nell’ambito dei contratti di appalto, il committente non può essere ritenuto responsabile di eventuali infortuni sul lavoro ove non abbia in alcun modo interferito con le scelte dell’appaltatore. In sostanza, secondo tale pronuncia, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori si estende al committente solo quando quest’ultimo si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.